Perche' si verifichi l'ipotesi di denigrazione e di lesione dell'immagine di una Asl da parte di un suo dipendente ''occorre che le comunicazioni ritenute lesive siano rese note a persone estranee all'amministrazione e raggiungano l'opinione pubblica''. Non basta percio' ''una lettera a contenuto diffamatorio rinvenuta in un computer di servizio, predisposta per essere inviata al direttore di un giornale senza che il proposito sia stato attuato''. Con questa motivazione il Consiglio di Stato (con sentenza n.4275/2007) ha cancellato la sanzione della sospensione temporanea dal servizio inflitta da una Asl di Mantova a un suo dipendente, coadiutore sanitario, nel cui computer di servizio era stata scoperta ''una lettera a contenuto diffamatorio dell'ente'', mai spedita, ''nella quale erano riferite irregolarita' nello svolgimento dei concorsi, nella ricostruzione della carriera dei dipendenti e nell'utilizzo del fondo di incentivazione''. L'interessato aveva riconosciuto di essere l'autore della lettera. Il provvedimento di sospensione nei suoi confronti ''per comportamento scorretto e denigratorio'' era stato adottato ''perch‚ era necessario verificare la mancata divulgazione del documento e l'inesistenza di altri documenti di analogo contenuto''. Una motivazione carente per il Consiglio di Stato, al quale il sanitario si era rivolto dopo l'insuccesso in prima istanza al Tar di Brescia. Infatti, secondo i giudici d'appello, ''la mancata pubblicazione dello scritto e di qualsivoglia sua esternazione doveva portare ad escludere che l'amministrazione avesse subito un pregiudizio e che il pubblico dipendente avesse tenuto un comportamento infedele o scorretto''. Inoltre ''l'uso del computer in dotazione del funzionario, fuori dall'ordinario orario di servizio, per redigere un documento di poche righe, non appare avere una qualche rilevanza disciplinare''.(ANSA).
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