henryluise

Thursday, April 03, 2008

SANITA': QUANDO E' PREVISTA L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - L'obiezione di coscienza nel nostroordinamento e' prevista solo per la procreazione medicalmenteassistita e l'aborto. In altri casi il codice deontologico dei medici prevede una clausola di coscienza per il medico, che pero' deve adoperarsi perche' il paziente possa accedere in tempi appropriati al servizio richiesto, come ad esempio l'acquisto della pillola del giorno dopo. Cosa che avrebbero dunque dovuto fare i medici dei due ambulatori di Pisa che si sono rifiutati di prescrivere il farmaco a due ragazze. A chiarire alcuni punti della questione e' Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). ''Per quanto riguarda l'eutanasia - spiega Bianco - sitratta di una pratica vietata dal nostro ordinamento giuridico ecodice deontologico, dunque l'obiezione di coscienza non e'necessaria. Quanto invece alla contraccezione d'emergenza, lapillola del giorno dopo non si puo' ritenere dal punto di vistascientifico un aborto. Tanto e' vero che non prevede leprocedure indicate per l'interruzione di gravidanza dalla legge194''. Un concetto ribadito dalla Fnom in un documento approvato a fine febbraio. Come contraccettivo d'emergenza, la pillola del giorno dopo ''non puo' incontrare surrettizie limitazioni - si legge nel documento - che ostacolino la fruizione del diritto della donna che intenda prevenire una gravidanza indesiderata ed un probabile successivo ricorso all'aborto''. Pur ''riaffermandocon forza'' il diritto dei medici all'obiezione di coscienza, ildocumento della Federazione rileva che ''non viene meno l'obbligo, anche deontologico, dei medici di adoperarsi al fine di tutelare l'accesso alla prescrizione nei tempi appropriati''. E' inoltre opportuno, prosegue il documento, che il medicoobiettore segnali alla direzione generale la propria volonta' diutilizzare la clausola di coscienza per ''consentire la correttaorganizzazione del servizio''.